Dal 14 novembre al 3 dicembre:
ORDINANZA SINDACALE
N° 112 DEL 13.11.2020
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del
virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 1, co. 4, del D.P.C.M. 03/11/2020
I L S I N D A C O
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le
quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi
decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in
particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 03/11/2020 le cui disposizioni si applicano a far
data del 06/11/2020 e sono efficaci sino al 03/12/2020 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di
sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate, avuto riferimento anche alle attività scolastiche;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 2, co. 1, la Regione Siciliana con Ordinanza del Ministro
della Salute del 04/11/2020, è stata collocata in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio alto;
RILEVATO che all’art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente
provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;
RILEVATO che l’art. 1, co. 4), del citato Decreto testualmente recita “Delle strade o piazze nei centri
urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in
determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli
esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private”, e che pertanto è legittimo ritenere
che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento,
da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall’altro, lo svolgimento delle attività commerciali
secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di
sicurezza;
CONSIDERATO che:
– sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi, che di
fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da
rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di
assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di
contrasto alla diffusione del virus;
– i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19,
effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo, hanno evidenziato la
diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi che possono creare situazioni di assembramento
soprattutto nelle ore pomeridiane, al di fuori del divieto di circolare dalle ore 22:00 alle ore 05:00 così
come introdotto dall’art. 1, co. 3, dal D.P.C.M. citato;
RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione
epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in
grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni
di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane; RITENUTA ai sensi dell’art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 sussistente la competenza dei Sindaci alla
individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l’adozione di un
provvedimento d’urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel
D.P.C.M.;
CONSIDERATO che nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica
presieduta dal Prefetto di Trapani in data odierna è stato illustrato l’intendimento di questa
Amministrazione di procedere, con le modalità sopra indicate, alla chiusura al pubblico di strade, piazze
e aree urbane dove si possono creare situazioni di assembramento;
PRESO ATTO che, dalle segnalazioni pervenute, per le vie brevi, dalla Polizia Locale nonché da
cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc.),
per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all’evolversi
della situazione emergenziale, applicare l’art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 03 novembre 2020,
VISTO l’art.50 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la legge 241/1990 e s.m.i.;
ORDINA
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere
dal14/11/2020 e fino al 03 dicembre 2020 – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione
dell’evolversi della situazione epidemiologica – il divieto di stazionamento e di passeggio per le
persone il sabato e la domenica dalle ore 17:00 e fino alle ore 22:00, nelle sotto indicate vie e piazze:
– Corso Umberto I,
– Piazza Mokarta,
– Piazza della Repubblica,
– Via San Giuseppe,
– Via Garibaldi;
– Piazza Pebliscito;
– Villa Jolanda,
– Villa Garibaldi;
– Via SS Salvatore;
– Lungomare G.Mazzini;
– Lungomare G. Hopps;
– Via F. Crispi;
e il divieto di stazionamento e di passeggio per le persone dal lunedi alla domenica dalle ore 17:00 e
fino alle ore 22:00, nelle sotto indicate vie e piazze
– Via S. Gemma;
– Piazzale M. Montessori;
– Via S. Rita.
È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi
commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni
private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall’art. 1 del
D.P.C.M.,
AVVERTE CHE
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020,
n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e
delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro
400,00 ad euro 1.000,00.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.Copia della presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Trapani, al Commissariato della Polizia
di Stato, alla Compagnia dei Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale
di Mazara del Vallo ed all’Ufficio Stampa.
Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge
190/2012 e degli artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Sicilia entro il termine di
60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Capo di Gabinetto
F.to Dott.ssa Giovanna Lombardo
Il Sindaco
F.to Salvatore Quinc